Accesso civico

 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)
 

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo al Comune di pubblicare documenti, informazioni o dati sul sito internet istituzionale, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione mediante lo strumento dell’accesso civico.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al responsabile del Settore del Comune competente per la materia oggetto dell’obbligo di pubblicazione. A tal proposito si veda la struttura organizzativa del Comune.

Il Comune, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Settore comunale competente indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, o comunque qualora non risulti possibile individuare un Settore di riferimento, il richiedente può ricorrere al Responsabile della Trasparenza, che è il Segretario Comunale del Comune di Calvello, D.ssa Carmen Ruggeri

Si veda in proposito la modulistica allegata che dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
comunecalvello@cert.ruparbasilicata.it
o consegnata/inviata all’Ufficio Protocollo, Piazza Falcone 1, 85010 - Calvello
Tel. 0971/921911 - Fax 0971/921921

  CONTENUTO AGGIORNATO AL 18-08-2023